Sentenza 89/2017 (ECLI:IT:COST:2017:89)
Massima numero 41967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 27/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41961  41962  41963  41964  41965  41966  41968  41969  41970  41971  41972


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'anno 2013 - Iscrizione, nel totale generale delle entrate, della voce «avanzo di amministrazione presunto» - Conseguente incremento della spesa complessiva - Violazione del principio di equilibrio di bilancio - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, che dispone l'iscrizione, nel totale generale delle entrate, della voce «avanzo di amministrazione presunto», a copertura delle somme di cui all'art. 7, commi l, 2 e 3, della legge Reg. Abruzzo n. 2 del 2013, anch'esso dichiarato costituzionalmente illegittimo, reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa. La norma censurata dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parifica consente l'incremento della spesa complessiva, con conseguente sforamento della facoltà di spesa consentite alla Regione

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/01/2013  n. 3  art. 11  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

legge costituzionale  art. 16

Altri parametri e norme interposte