Sentenza 89/2017 (ECLI:IT:COST:2017:89)
Massima numero 41967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 27/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'anno 2013 - Iscrizione, nel totale generale delle entrate, della voce «avanzo di amministrazione presunto» - Conseguente incremento della spesa complessiva - Violazione del principio di equilibrio di bilancio - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'anno 2013 - Iscrizione, nel totale generale delle entrate, della voce «avanzo di amministrazione presunto» - Conseguente incremento della spesa complessiva - Violazione del principio di equilibrio di bilancio - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, che dispone l'iscrizione, nel totale generale delle entrate, della voce «avanzo di amministrazione presunto», a copertura delle somme di cui all'art. 7, commi l, 2 e 3, della legge Reg. Abruzzo n. 2 del 2013, anch'esso dichiarato costituzionalmente illegittimo, reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa. La norma censurata dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parifica consente l'incremento della spesa complessiva, con conseguente sforamento della facoltà di spesa consentite alla Regione
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, che dispone l'iscrizione, nel totale generale delle entrate, della voce «avanzo di amministrazione presunto», a copertura delle somme di cui all'art. 7, commi l, 2 e 3, della legge Reg. Abruzzo n. 2 del 2013, anch'esso dichiarato costituzionalmente illegittimo, reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa. La norma censurata dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parifica consente l'incremento della spesa complessiva, con conseguente sforamento della facoltà di spesa consentite alla Regione
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
legge costituzionale
art. 16
Altri parametri e norme interposte