Sentenza 89/2017 (ECLI:IT:COST:2017:89)
Massima numero 41968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 27/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41961  41962  41963  41964  41965  41966  41967  41969  41970  41971  41972


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'anno 2013 - Iscrizione, nello stato di previsione della spesa, delle economie riprogrammate previste da norma dichiarata costituzionalmente illegittima - Conseguente incremento della spesa complessiva - Violazione del principio di equilibrio di bilancio - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, che prescrive l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, delle economie riprogrammate previste nella tabella di cui al precedente art. 11, anch'esso dichiarato costituzionalmente illegittimo. La norma censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo in sede di giudizio di parifica, determina così l'incremento della spesa complessiva, con conseguente sforamento della facoltà di spesa consentita alla Regione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/01/2013  n. 3  art. 15  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

legge costituzionale  art. 16

Altri parametri e norme interposte