Sentenza 89/2017 (ECLI:IT:COST:2017:89)
Massima numero 41968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 27/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'anno 2013 - Iscrizione, nello stato di previsione della spesa, delle economie riprogrammate previste da norma dichiarata costituzionalmente illegittima - Conseguente incremento della spesa complessiva - Violazione del principio di equilibrio di bilancio - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'anno 2013 - Iscrizione, nello stato di previsione della spesa, delle economie riprogrammate previste da norma dichiarata costituzionalmente illegittima - Conseguente incremento della spesa complessiva - Violazione del principio di equilibrio di bilancio - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, che prescrive l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, delle economie riprogrammate previste nella tabella di cui al precedente art. 11, anch'esso dichiarato costituzionalmente illegittimo. La norma censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo in sede di giudizio di parifica, determina così l'incremento della spesa complessiva, con conseguente sforamento della facoltà di spesa consentita alla Regione.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, che prescrive l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, delle economie riprogrammate previste nella tabella di cui al precedente art. 11, anch'esso dichiarato costituzionalmente illegittimo. La norma censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo in sede di giudizio di parifica, determina così l'incremento della spesa complessiva, con conseguente sforamento della facoltà di spesa consentita alla Regione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 15
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
legge costituzionale
art. 16
Altri parametri e norme interposte