Sentenza 89/2017 (ECLI:IT:COST:2017:89)
Massima numero 41969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 27/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Censura di disposizione simile ad altre già dichiarate costituzionalmente illegittime - Assenza di inscindibile connessione - Mancata attrazione, nel precedente giudizio, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953 - Possibile sindacato successivo.
Pronunce della Corte costituzionale - Censura di disposizione simile ad altre già dichiarate costituzionalmente illegittime - Assenza di inscindibile connessione - Mancata attrazione, nel precedente giudizio, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953 - Possibile sindacato successivo.
Testo
L'assenza di una inscindibile connessione tra gli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11 e 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, e l'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, n. 20 - oggetto di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti in sede di parifica del bilancio regionale 2013 - e quelle dichiarate illegittime, in un giudizio in via di azione, con la sentenza n. 241 del 2013, giustifica, da un lato, che in tale pronuncia non ci sia stata tra le une e le altre "attrazione" ex art. 27 della legge n. 87 del 1953; e, dall'altro, consente di esprimere un successivo sindacato su questioni diverse, anche se simili, come quelle aventi ad oggetto le norme indicate. (Precedente citato: sentenza n. 241 del 2013).
L'assenza di una inscindibile connessione tra gli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11 e 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, e l'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, n. 20 - oggetto di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti in sede di parifica del bilancio regionale 2013 - e quelle dichiarate illegittime, in un giudizio in via di azione, con la sentenza n. 241 del 2013, giustifica, da un lato, che in tale pronuncia non ci sia stata tra le une e le altre "attrazione" ex art. 27 della legge n. 87 del 1953; e, dall'altro, consente di esprimere un successivo sindacato su questioni diverse, anche se simili, come quelle aventi ad oggetto le norme indicate. (Precedente citato: sentenza n. 241 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 1
co. 1
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 4
co. 1
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 11
co.
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 15
co. 3
legge della Regione Abruzzo
16/07/2013
n. 20
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27