Sentenza 89/2017 (ECLI:IT:COST:2017:89)
Massima numero 41970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 27/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41961  41962  41963  41964  41965  41966  41967  41968  41969  41971  41972


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'anno 2013 - Allocazione delle anticipazioni di liquidità - Mancata loro sterilizzazione - Trasformazione in plusvalenza fittizia - Violazione del principio di equilibrio del bilancio - Violazione del principio di copertura delle spese - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., l'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, che disciplina le modalità di iscrizione, utilizzazione e contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità dello Stato ricevute dalla Regione per il pagamento dei debiti pregressi e la ricapitalizzazione degli enti del SSN. La norma censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo in sede di giudizio di parifica, allocando in parte spesa l'anticipazione suddetta, influisce sia sugli equilibri dei futuri bilanci, sia sul corretto calcolo dell'indebitamento regionale. L'operazione è infatti realizzata senza individuazione né degli oneri pregressi da pagare, né dei relativi effetti sugli equilibri del bilancio e sull'indebitamento dell'ente, con il risultato di mancare la c.d. "sterilizzazione" dell'anticipazione, che diviene una plusvalenza fittizia. Tale risultato risulta finalizzato ad un indebito allargamento della spesa e a un'alterazione del risultato di amministrazione, realizzando un'operazione creditizia non consentita, perché trasforma una mera anticipazione di liquidità in un anomalo mezzo di copertura di spese previste in bilancio. (Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015).

L'anticipazione di liquidità, assimilata dalla Corte a un'anticipazione di cassa, non può essere contabilizzata come un mutuo, poiché in tal caso il capitale e gli interessi da restituire pesano sul risultato di amministrazione per la sola rata annuale, mentre nel caso dell'anticipazione è l'intera somma "sterilizzata" a essere iscritta tra le passività.

Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'articolazione dei bilanci e le risultanze degli esercizi finanziari devono essere credibili, sufficientemente sicure, non arbitrarie o irrazionali. (Precedenti citati: sentenze n. 70 del 2012, n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 del 2010, n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966).

Il nucleo della sana gestione finanziaria consiste nella corretta determinazione della situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse e a cui, successivamente, approda la gestione finanziaria. Tale determinazione è strettamente correlata al principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi. Proprio la costanza e la continuità di tale ricerca ne spiegano l'operatività nell'arco di più esercizi finanziari; al contrario, prendere le mosse da infedeli rappresentazioni delle risultanze economiche e patrimoniali provoca un effetto "domino" nei sopravvenienti esercizi, pregiudicando irrimediabilmente ogni operazione di risanamento.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  16/07/2013  n. 20  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

legge costituzionale  art. 16

Costituzione  art. 119  co. 6

Altri parametri e norme interposte