Sentenza 89/2017 (ECLI:IT:COST:2017:89)
Massima numero 41972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 27/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'anno 2013 - Illegittimità costituzionale - Necessità che il legislatore regionale assuma appropriati provvedimenti di riequilibrio.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione per l'anno 2013 - Illegittimità costituzionale - Necessità che il legislatore regionale assuma appropriati provvedimenti di riequilibrio.
Testo
A seguito della dichiarata illegittimità costituzionale degli artt. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013; degli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11, 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 e dell'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, che, in riferimento all'esercizio finanziario regionale del 2013, ripetono e aggravano fenomeni distorsivi della finanza regionale già oggetto di sindacato negativo della Corte, e alterano in modo ancor più grave le disfunzioni accertate negli anni precedenti, la Regione Abruzzo è chiamata, in base al principio dell'equilibrio dinamico, a rideterminare il bilancio dell'esercizio 2013 in modo da accertare il risultato di amministrazione secondo canoni costituzionalmente corretti. (Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2017, n. 107 del 2016, n. 250 del 2013 e n. 192 del 2012).
A seguito della dichiarata illegittimità costituzionale degli artt. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013; degli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11, 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 e dell'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, che, in riferimento all'esercizio finanziario regionale del 2013, ripetono e aggravano fenomeni distorsivi della finanza regionale già oggetto di sindacato negativo della Corte, e alterano in modo ancor più grave le disfunzioni accertate negli anni precedenti, la Regione Abruzzo è chiamata, in base al principio dell'equilibrio dinamico, a rideterminare il bilancio dell'esercizio 2013 in modo da accertare il risultato di amministrazione secondo canoni costituzionalmente corretti. (Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2017, n. 107 del 2016, n. 250 del 2013 e n. 192 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 2
art. 7
co. 1
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 2
art. 7
co. 2
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 2
art. 7
co. 3
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 1
co.
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 4
co.
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 11
co.
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 15
co. 3
legge della Regione Abruzzo
16/07/2013
n. 20
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte