Sentenza 90/2017 (ECLI:IT:COST:2017:90)
Massima numero 39468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 28/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  39469


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Sufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui consente che il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per i reati indicati si applichi ai minorenni. Le ordinanze di rimessione hanno indicato i dati di fatto sufficienti a rendere le questioni rilevanti nei rispettivi giudizi (esistenza di ordine d'esecuzione della sentenza di condanna per una pena residua inferiore a tre anni e titolo del reato per il quale è intervenuta la condanna preclusiva della sospensione, altrimenti applicabile), non risultando perciò significativa la mancata indicazione di elementi ulteriori, sulla quale è basata l'eccezione.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 656  co. 9

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte