Sentenza 105/2024 (ECLI:IT:COST:2024:105)
Massima numero 46148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  07/05/2024;  Decisione del  07/05/2024
Deposito del 13/06/2024; Pubblicazione in G. U. 19/06/2024
Massime associate alla pronuncia:  46144  46145  46146  46147  46198


Titolo
Ambiente - In genere - Espressione di un diritto fondamentale della persona e della collettività - Oggetto - Conservazione, razionale gestione e miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), nonché preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali - Bene unitario, autonomo ma collegato al paesaggio e al diritto alla salute umana - Vincolo per l'azione delle pubbliche amministrazioni e per la libera iniziativa economica. (Classif. 010001).

Testo

Già da epoca anteriore alla riforma dell’art. 117, secondo comma, Cost. – la cui lett. s) affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, facendone per la prima volta oggetto di menzione espressa nel testo costituzionale – la Corte costituzionale aveva riconosciuto l’esistenza di un diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività alla salvaguardia dell’ambiente, che comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale, intesi tutti quali valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.). (Precedenti: S. 126/2016 - mass. 38891; S. 641/1987 - mass. 3991; S. 210/1987 - mass. 4342).

L’ambiente va inteso come bene unitario, comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma rispetto al paesaggio e alla salute umana, per quanto ad essi naturalmente connesso; esso vincola così, esplicitamente dopo la riforma costituzionale del 2022, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa, a tutela degli interessi delle future generazioni: e dunque di persone ancora non venute ad esistenza, ma nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano. La tutela dell’ambiente assurge così a limite esplicito alla stessa libertà di iniziativa economica, il cui svolgimento non può recare danno – oltre che alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana – alla salute e all’ambiente. (Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43714; S. 93/2017 - mass. 41025; S. 22/2016; S. 67/2013 - mass. 37013; S. 142/2010 - mass. 34586; S. 29/2010 - mass. 34301; S. 246/2009; S. 419/1996 - mass. 23029).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte