Sentenza 90/2017 (ECLI:IT:COST:2017:90)
Massima numero 39469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 28/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  39468


Titolo
Esecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive brevi - Divieto di sospensione in caso di condanna per determinati reati - Operatività anche nei confronti dei minorenni - Automatismo incompatibile con l'esigenza di valutazioni flessibili e individualizzate nella esecuzione penale minorile - Contrasto con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore e violazione del principio della protezione della gioventù - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., in collegamento con l'art. 27, terzo comma, Cost. - l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati. La norma censurata dalla Corte d'appello di Milano, sez. per i minorenni, ponendo l'indiscriminato divieto di sospendere l'esecuzione della pena detentiva breve in relazione a determinati reati, introduce in sede di esecuzione nei confronti dei minori un rigido automatismo, fondato su una presunzione di pericolosità legata al titolo del reato commesso, che esclude la valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze del minore. Tale automatismo è incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate dirette a perseguire, con il recupero del minore, la finalità rieducativa della pena e viola il principio della protezione della gioventù, al quale non può ritenersi conforme un regime che - imponendo l'ingresso in carcere del minore utilmente assoggettabile a una misura alternativa ed interrompendo così il percorso rieducativo eventualmente già intrapreso - collide con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore. (Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2016, sulla presunzione di pericolosità posta a base dell'art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen.; sentenza n. 16 del 1998, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui estendeva agli imputati minorenni le condizioni soggettive in esso previste per l'applicazione delle sanzioni sostitutive).

La sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi ha una funzione determinante nei confronti dei minori, poiché ne impedisce l'immediato ingresso in carcere e permette loro di richiedere e (sussistendone le condizioni) ottenere una misura alternativa alla detenzione.

Va riaffermata l'esigenza che il sistema di giustizia minorile sia caratterizzato, tra l'altro, dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi particolarmente individualizzate, in funzione del recupero del minore deviante, questo essendo l'ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 Cost.: vale a dire, l'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono. (Precedenti citati: sentenze n. 143 del 1996, n. 125 del 1992, n. 182 del 1991, n. 78 del 1989, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978).

Il divieto generalizzato e automatico di un determinato beneficio nei confronti dei minorenni condannati contrasta con il criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi automatismi, e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso, in presenza delle condizioni generali costituenti i presupposti per l'applicazione della misura, della idoneità di questa a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all'esecuzione penale minorile. (Precedente citato: sentenza n. 436 del 1999).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 656  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 31  co. 2

Altri parametri e norme interposte