Ordinanza 91/2017 (ECLI:IT:COST:2017:91)
Massima numero 39375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
05/04/2017; Decisione del
05/04/2017
Deposito del 28/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Massime associate alla pronuncia:
39376
Titolo
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Omessa previsione - Omessa estensione, in subordine, delle limitazioni disposte in materia di pignoramento per crediti tributari - Denunciata violazione del principio lavorista e dei diritti inviolabili dell'uomo - Carenza di esaustiva argomentazione sulle ragioni di contrasto con i parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Omessa previsione - Omessa estensione, in subordine, delle limitazioni disposte in materia di pignoramento per crediti tributari - Denunciata violazione del principio lavorista e dei diritti inviolabili dell'uomo - Carenza di esaustiva argomentazione sulle ragioni di contrasto con i parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile - per mancanza di esaustiva argomentazione sulle ragioni di contrasto con i parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevata dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost. L'atto di promovimento è identico nel contenuto a ordinanze dello stesso giudice affette dalla medesima lacuna, per le quali è già stata dichiarata l'inammissibilità o la manifesta inammissibilità di analoghe questioni. (Precedenti citati: sentenza n. 248 del 2015, ordinanze n. 222 del 2016 e n. 70 del 2016).
È dichiarata manifestamente inammissibile - per mancanza di esaustiva argomentazione sulle ragioni di contrasto con i parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevata dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost. L'atto di promovimento è identico nel contenuto a ordinanze dello stesso giudice affette dalla medesima lacuna, per le quali è già stata dichiarata l'inammissibilità o la manifesta inammissibilità di analoghe questioni. (Precedenti citati: sentenza n. 248 del 2015, ordinanze n. 222 del 2016 e n. 70 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 545
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte