Ordinanza 91/2017 (ECLI:IT:COST:2017:91)
Massima numero 39376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  05/04/2017;  Decisione del  05/04/2017
Deposito del 28/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  39375


Titolo
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Omessa previsione - Omessa estensione, in subordine, delle limitazioni disposte in materia di pignoramento per crediti tributari - Denunciata violazione del principio di eguaglianza (per disparità di trattamento) e della garanzia di sufficienza della retribuzione - Censure dichiarate non fondate con precedente sentenza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita, o, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento per crediti tributari disposte dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Analoga questione, sollevata con atto di identico contenuto, è già stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 248 del 2015, la quale ha precisato che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore, e che gli evocati tertia comparationis (regime di impignorabilità delle pensioni, e, in subordine, limiti al pignoramento per la riscossione coattiva delle imposte sul reddito) sono eterogenei rispetto alla disposizione censurata. (Precedente specifico citato: sentenza n. 248 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 545  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte