Statuto regionale - Delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata - Disposizioni relative ai compensi dei membri della Consulta di garanzia statutaria, alla redazione dei bilanci e altri documenti contabili, e alla proroga degli organi regionali in caso di scioglimento "sanzionatorio" - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata n. 422 del 2016, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), in relazione all'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 ed agli artt. 10, 14, 39, 50 e 63 del d.lgs. n. 118 del 2001, 117, terzo comma, e 126 Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da modifica delle norme oggetto di censura, con conseguente venir meno delle ragioni per proseguire il giudizio di costituzionalità).
In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 235 del 2016, n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016).