Sentenza 93/2017 (ECLI:IT:COST:2017:93)
Massima numero 41025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  07/03/2017;  Decisione del  07/03/2017
Deposito del 04/05/2017; Pubblicazione in G. U. 10/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41026  41027  41028  41029  41030  41031  41032  41033  41034  41035  41036  41037  41038


Titolo
Acque e acquedotti - Disciplina del servizio idrico integrato (SII) - Riconducibilità alle competenze esclusive trasversali dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Necessario confronto con le competenze attribuite dai singoli statuti alle autonomie speciali in materia di organizzazione del servizio idrico - Spettanza di potestà primaria alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome, e di potestà residuale alla Regione Siciliana.

Testo

Nel riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le Regioni ad autonomia ordinaria, sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore, vanno ricondotte ai titoli di competenza "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., fermo restando che, nel settore idrico, le Regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 117 del 2015, n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 67 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 del 2011, n. 128 del 2011, n. 325 del 2010, n. 142 del 2010, n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009; sentenza n. 307 del 2009).

Riguardo alle competenze delle autonomie speciali in materia di organizzazione del servizio idrico, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome spetta, in base alle previsioni dei rispettivi statuti speciali, potestà legislativa primaria, mentre alla Regione Siciliana - il cui statuto contempla (art. 17, lett. h ed i) competenze sui servizi pubblici meno ampie di quelle delle Regioni ordinarie - va riconosciuta (in forza della "clausola di maggior favore" ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) potestà legislativa residuale, limitata dalle competenze esclusive trasversali dello Stato interferenti con la materia del servizio idrico integrato. (Precedenti citati: sentenze n. 51 del 2016 e n. 142 del 2015, con riguardo, rispettivamente, alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Valle d'Aosta; sentenza n. 29 del 2006).

Le materie di competenza esclusiva e nel contempo "trasversali" dello Stato - come la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. - in virtù del loro carattere "finalistico" possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano, ciò che avviene nel caso della disciplina del servizio idrico integrato. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2014, n. 291 del 2011, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 249 del 2009 e n. 80 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 17

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte