Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Affidamento in house della gestione - Mancata previsione del termine di durata e dello svolgimento dell'attività in via prevalente a servizio degli enti affidanti - Violazione della potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. - l'art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015. La norma impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di affidamento del servizio idrico integrato, in quanto - non prevedendo alcun termine di durata per l'affidamento in house né che gli enti di diritto pubblico cui è possibile affidare la gestione del SII svolgano la loro attività in via prevalente in favore dell'ente affidante - introduce una deroga all'art. 151, comma 2, cod. ambiente (che impone di definire la durata dell'affidamento, "non superiore comunque a trenta anni", indipendentemente dalla natura pubblica, mista o privata del soggetto affidatario) e all'art. 149-bis del medesimo codice (secondo cui l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, tra i quali rientra quello dell'attività prevalente), con effetto restrittivo sull'assetto competitivo del mercato di riferimento.
La tassatività dei requisiti dell'in house providing esclude che la legge regionale possa definire diversamente i presupposti necessari per qualificare l'affidamento di un servizio a una società partecipata come scelta di autoorganizzazione, in particolare elidendo il requisito dell'attività prevalente.