Sentenza 93/2017 (ECLI:IT:COST:2017:93)
Massima numero 41028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
07/03/2017; Decisione del
07/03/2017
Deposito del 04/05/2017; Pubblicazione in G. U. 10/05/2017
Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Affidamento della gestione tramite procedura di evidenza pubblica - Prevista verifica, da parte delle assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di migliore economicità rispetto all'affidamento in house - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Affidamento della gestione tramite procedura di evidenza pubblica - Prevista verifica, da parte delle assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di migliore economicità rispetto all'affidamento in house - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. - l'art. 4, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015. La norma impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di affidamento del servizio idrico integrato, in quanto - prescrivendo, per l'affidamento tramite procedura di evidenza pubblica, una durata massima novennale e una previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di migliore economicità rispetto all'affidamento in house - si pone in evidente contrasto con l'art. 149-bis cod. ambiente, che non prevede analogo onere di motivazione per l'esternalizzazione del SII.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. - l'art. 4, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015. La norma impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di affidamento del servizio idrico integrato, in quanto - prescrivendo, per l'affidamento tramite procedura di evidenza pubblica, una durata massima novennale e una previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di migliore economicità rispetto all'affidamento in house - si pone in evidente contrasto con l'art. 149-bis cod. ambiente, che non prevede analogo onere di motivazione per l'esternalizzazione del SII.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
11/08/2015
n. 19
art. 4
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 149 bis