Sentenza 93/2017 (ECLI:IT:COST:2017:93)
Massima numero 41029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
07/03/2017; Decisione del
07/03/2017
Deposito del 04/05/2017; Pubblicazione in G. U. 10/05/2017
Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Variazioni economiche nel periodo di affidamento - Imposizione a carico del gestore anche se dovute a cause non a lui imputabili - Violazione della potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Variazioni economiche nel periodo di affidamento - Imposizione a carico del gestore anche se dovute a cause non a lui imputabili - Violazione della potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 4, comma 4, lett. a), della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che pone a carico dell'affidatario del servizio idrico integrato ogni variazione economica che possa intervenire nel periodo di affidamento per qualsiasi causa, anche non imputabile al gestore. La norma impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, poiché contrasta con l'art. 151 cod. ambiente, il quale - attribuendo all'AEEGSI il compito di definire, nell'ambito della convenzione tipo, le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile nonché i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe - è diretto a preservare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e ad assicurare all'utenza efficienza e affidabilità del servizio.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 4, comma 4, lett. a), della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che pone a carico dell'affidatario del servizio idrico integrato ogni variazione economica che possa intervenire nel periodo di affidamento per qualsiasi causa, anche non imputabile al gestore. La norma impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, poiché contrasta con l'art. 151 cod. ambiente, il quale - attribuendo all'AEEGSI il compito di definire, nell'ambito della convenzione tipo, le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile nonché i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe - è diretto a preservare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e ad assicurare all'utenza efficienza e affidabilità del servizio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
11/08/2015
n. 19
art. 4
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 151