Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Possibilità per i Comuni di gestione diretta e pubblica del servizio, in forma associata, attraverso la costituzione di sub-ambiti fra Comuni dello stesso ambito territoriale ottimale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma , lett. e) ed s), Cost. - l'art. 4, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, secondo cui, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i Comuni possono provvedere alla gestione diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, attraverso la costituzione di sub-ambiti composti da più Comuni dello stesso ambito territoriale ottimale. La norma impugnata dal Governo viola la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, poiché si pone in contrasto con gli artt. 147 e 149-bis cod. ambiente, i quali esigono il rispetto dei principi di unicità della gestione per ciascun ATO e di superamento della frammentazione verticale delle gestioni.
La disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore; al contempo, la stessa disciplina ricade nella sfera di competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, in quanto serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa come sistema nel suo aspetto dinamico. (Precedenti citati: sentenze n. 325 del 2010, n. 246 del 2009, n. 168 del 2008, n. 378 del 2007 e n. 144 del 2007).