Sentenza 93/2017 (ECLI:IT:COST:2017:93)
Massima numero 41031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  07/03/2017;  Decisione del  07/03/2017
Deposito del 04/05/2017; Pubblicazione in G. U. 10/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41025  41026  41027  41028  41029  41030  41032  41033  41034  41035  41036  41037  41038


Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Possibilità di gestione diretta e pubblica del servizio, in forma associata, attraverso la costituzione di sub-ambiti - Estensione ai Comuni afferenti agli ambiti territoriali ancora privi di gestione unica - Inapplicabilità, a seguito di dichiarazione di incostituzionalità della norma presupposta - Illegittimità costituzionale consequenziale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 5, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che consente ai Comuni afferenti ai disciolti ambiti territoriali ottimali, presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica, di adottare le forme gestionali dell'art. 4, comma 7, della stessa legge regionale. L'avvenuta caducazione di quest'ultima disposizione rende infatti inapplicabile il citato art. 5, comma 6.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  11/08/2015  n. 19  art. 5  co. 6

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27