Sentenza 93/2017 (ECLI:IT:COST:2017:93)
Massima numero 41031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
07/03/2017; Decisione del
07/03/2017
Deposito del 04/05/2017; Pubblicazione in G. U. 10/05/2017
Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Possibilità di gestione diretta e pubblica del servizio, in forma associata, attraverso la costituzione di sub-ambiti - Estensione ai Comuni afferenti agli ambiti territoriali ancora privi di gestione unica - Inapplicabilità, a seguito di dichiarazione di incostituzionalità della norma presupposta - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Possibilità di gestione diretta e pubblica del servizio, in forma associata, attraverso la costituzione di sub-ambiti - Estensione ai Comuni afferenti agli ambiti territoriali ancora privi di gestione unica - Inapplicabilità, a seguito di dichiarazione di incostituzionalità della norma presupposta - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 5, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che consente ai Comuni afferenti ai disciolti ambiti territoriali ottimali, presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica, di adottare le forme gestionali dell'art. 4, comma 7, della stessa legge regionale. L'avvenuta caducazione di quest'ultima disposizione rende infatti inapplicabile il citato art. 5, comma 6.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 5, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che consente ai Comuni afferenti ai disciolti ambiti territoriali ottimali, presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica, di adottare le forme gestionali dell'art. 4, comma 7, della stessa legge regionale. L'avvenuta caducazione di quest'ultima disposizione rende infatti inapplicabile il citato art. 5, comma 6.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
11/08/2015
n. 19
art. 5
co. 6
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27