Sentenza 93/2017 (ECLI:IT:COST:2017:93)
Massima numero 41032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
07/03/2017; Decisione del
07/03/2017
Deposito del 04/05/2017; Pubblicazione in G. U. 10/05/2017
Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Possibilità di gestione del servizio in forma singola e diretta nei casi in cui la gestione associata risulti antieconomica - Previsione per i Comuni montani con meno di 1000 abitanti, per i Comuni delle isole minori e per i Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del SII - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Possibilità di gestione del servizio in forma singola e diretta nei casi in cui la gestione associata risulti antieconomica - Previsione per i Comuni montani con meno di 1000 abitanti, per i Comuni delle isole minori e per i Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del SII - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 4, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che consente ai Comuni montani con meno di 1000 abitanti, ai Comuni delle isole minori e ai Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del SII di gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica. La norma impugnata dal Governo non solo incide sulla disciplina delle modalità di affidamento del servizio, di competenza statale esclusiva, ma eccede anche i limiti entro cui la possibilità di derogare all'unicità della gestione è stata ammessa dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4), del d.l. n. 133 del 2014 (come convertito), inserendo un'eccezione (Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del SII) del tutto estranea alla ratio della normativa statale, nella quale la deroga si giustifica esclusivamente in ragione di un elemento tipicamente ambientale costituito dalla peculiarità idrica di talune aree del territorio.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 4, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che consente ai Comuni montani con meno di 1000 abitanti, ai Comuni delle isole minori e ai Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del SII di gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica. La norma impugnata dal Governo non solo incide sulla disciplina delle modalità di affidamento del servizio, di competenza statale esclusiva, ma eccede anche i limiti entro cui la possibilità di derogare all'unicità della gestione è stata ammessa dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4), del d.l. n. 133 del 2014 (come convertito), inserendo un'eccezione (Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del SII) del tutto estranea alla ratio della normativa statale, nella quale la deroga si giustifica esclusivamente in ragione di un elemento tipicamente ambientale costituito dalla peculiarità idrica di talune aree del territorio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
11/08/2015
n. 19
art. 4
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte