Sentenza 93/2017 (ECLI:IT:COST:2017:93)
Massima numero 41033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
07/03/2017; Decisione del
07/03/2017
Deposito del 04/05/2017; Pubblicazione in G. U. 10/05/2017
Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di incostituzionalità consequenziale - Esclusione in mancanza del necessario presupposto.
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di incostituzionalità consequenziale - Esclusione in mancanza del necessario presupposto.
Testo
Non sussistono gli estremi per dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, perché tale disposizione, relativa ai finanziamenti destinati all'adeguamento degli impianti idrici, non è legata da un rapporto di necessaria presupposizione rispetto all'art. 4, comma 8, dichiarato incostituzionale, né può dirsi che la sua perdurante esistenza sia idonea a frustrare la adottata dichiarazione di incostituzionalità.
Non sussistono gli estremi per dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, perché tale disposizione, relativa ai finanziamenti destinati all'adeguamento degli impianti idrici, non è legata da un rapporto di necessaria presupposizione rispetto all'art. 4, comma 8, dichiarato incostituzionale, né può dirsi che la sua perdurante esistenza sia idonea a frustrare la adottata dichiarazione di incostituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
11/08/2015
n. 19
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27