Sentenza 93/2017 (ECLI:IT:COST:2017:93)
Massima numero 41034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  07/03/2017;  Decisione del  07/03/2017
Deposito del 04/05/2017; Pubblicazione in G. U. 10/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41025  41026  41027  41028  41029  41030  41031  41032  41033  41035  41036  41037  41038


Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Previsione che l'assemblea territoriale idrica delibera la costituzione di sub-ambiti su proposta dei Comuni facenti parte del medesimo ATO - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. - l'art. 3, comma 3, lett. i), della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, il quale prevede, tra l'altro, che l'Assemblea territoriale idrica delibera la costituzione di sub-ambiti su proposta dei Comuni facenti parte di uno stesso ATO, ai fini della gestione diretta e pubblica, in forma associata, del servizio idrico integrato. La norma impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva dello Stato, per le medesime ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 7 e 8, della stessa legge regionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  11/08/2015  n. 19  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte