Sentenza 93/2017 (ECLI:IT:COST:2017:93)
Massima numero 41035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
07/03/2017; Decisione del
07/03/2017
Deposito del 04/05/2017; Pubblicazione in G. U. 10/05/2017
Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett e) ed s), Cost. - gli artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che attribuiscono alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura. Le norme impugnate dal Governo si pongono in aperto contrasto con la disciplina statale che detta le funzioni e le sfere di competenza relative alla regolazione tariffaria del servizio idrico integrato e che le Regioni non possono modificare. Infatti, l'uniforme metodologia tariffaria adottata dal legislatore statale garantisce, in primo luogo, un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza fra loro e, sotto altro profilo, fissa livelli uniformi di tutela ambientale, diretti a garantire la tutela e l'uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà, così da salvaguardare la vivibilità dell'ambiente e le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Quanto agli ulteriori profili di impugnazione rivolti all'art. 11, tale disposizione - prevedendo modelli tariffari che escludono il segmento del servizio idrico relativo alla depurazione e riducendo del 50 per cento la tariffa ove la risorsa idrica non sia utilizzabile per fini alimentari - deroga alla disciplina statale secondo cui la tariffa del SII è comprensiva di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, tra cui anche il segmento della depurazione, e, per altro verso, introduce non consentita disciplina autonoma delle componenti tariffarie, in deroga a quella statale. (Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2013, n. 142 del 2010, n. 29 del 2010, n. 246 del 2009, n. 335 del 2008 e n. 51 del 2008; sentenza n. 325 del 2010).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett e) ed s), Cost. - gli artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che attribuiscono alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura. Le norme impugnate dal Governo si pongono in aperto contrasto con la disciplina statale che detta le funzioni e le sfere di competenza relative alla regolazione tariffaria del servizio idrico integrato e che le Regioni non possono modificare. Infatti, l'uniforme metodologia tariffaria adottata dal legislatore statale garantisce, in primo luogo, un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza fra loro e, sotto altro profilo, fissa livelli uniformi di tutela ambientale, diretti a garantire la tutela e l'uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà, così da salvaguardare la vivibilità dell'ambiente e le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Quanto agli ulteriori profili di impugnazione rivolti all'art. 11, tale disposizione - prevedendo modelli tariffari che escludono il segmento del servizio idrico relativo alla depurazione e riducendo del 50 per cento la tariffa ove la risorsa idrica non sia utilizzabile per fini alimentari - deroga alla disciplina statale secondo cui la tariffa del SII è comprensiva di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, tra cui anche il segmento della depurazione, e, per altro verso, introduce non consentita disciplina autonoma delle componenti tariffarie, in deroga a quella statale. (Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2013, n. 142 del 2010, n. 29 del 2010, n. 246 del 2009, n. 335 del 2008 e n. 51 del 2008; sentenza n. 325 del 2010).
Devono ritenersi illegittime, senza che possa essere rivendicata la competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali, le disposizioni regionali che riservano a organi della Regione poteri di approvazione e modulazione delle tariffe, allorché esse incidano sulle attribuzioni dei soggetti preposti alla regolazione tariffaria del servizio idrico integrato. (Precedente citato: sentenza n. 29 del 2010).
Le norme concernenti il sistema di calcolo delle tariffe, con la determinazione delle tipologie di costi che la tariffa è diretta a recuperare, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2015, n. 67 del 2013, n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
11/08/2015
n. 19
art. 5
co. 2
legge della Regione siciliana
11/08/2015
n. 19
art. 7
co. 3
legge della Regione siciliana
11/08/2015
n. 19
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte