Sentenza 93/2017 (ECLI:IT:COST:2017:93)
Massima numero 41037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
07/03/2017; Decisione del
07/03/2017
Deposito del 04/05/2017; Pubblicazione in G. U. 10/05/2017
Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Istituzione di un fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti alimentato, per il primo anno, con le risorse derivanti dalla tariffa e successivamente mediante accantonamento a carico del gestore del servizio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Disciplina del servizio idrico integrato - Istituzione di un fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti alimentato, per il primo anno, con le risorse derivanti dalla tariffa e successivamente mediante accantonamento a carico del gestore del servizio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. - l'art. 4, comma 12, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti, destinato ad essere alimentato, per il primo anno, con le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato, e successivamente mediante un accantonamento (pari allo 0,2, per cento del fatturato annuo) a carico del gestore. L'alimentazione di detto fondo - traducendosi necessariamente in una componente di costo aggiuntiva, da imputarsi in tariffa in virtù del principio del "recupero integrale dei costi" - interferisce con le finalità di tutela della concorrenza e dell'ambiente, riservate alla competenza statale, le quali vengono in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare. Ciò non esclude che le Regioni possano introdurre misure sociali di accesso alla risorsa idrica che non interferiscano con la materia tariffaria e che si coordinino con le misure di analoga funzione previste a livello nazionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. - l'art. 4, comma 12, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, che prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti, destinato ad essere alimentato, per il primo anno, con le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato, e successivamente mediante un accantonamento (pari allo 0,2, per cento del fatturato annuo) a carico del gestore. L'alimentazione di detto fondo - traducendosi necessariamente in una componente di costo aggiuntiva, da imputarsi in tariffa in virtù del principio del "recupero integrale dei costi" - interferisce con le finalità di tutela della concorrenza e dell'ambiente, riservate alla competenza statale, le quali vengono in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare. Ciò non esclude che le Regioni possano introdurre misure sociali di accesso alla risorsa idrica che non interferiscano con la materia tariffaria e che si coordinino con le misure di analoga funzione previste a livello nazionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
11/08/2015
n. 19
art. 4
co. 12
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte