Sentenza 94/2017 (ECLI:IT:COST:2017:94)
Massima numero 40434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 04/05/2017; Pubblicazione in G. U. 10/05/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giustizia amministrativa - Azione di condanna per il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi - Proposizione in via autonoma - Termine di decadenza di centoventi giorni (decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo) - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, del principio di uguaglianza (per disparità di regime rispetto alle azioni risarcitorie da lesione di diritti soggettivi), del diritto di azione, del principio di generalità ed effettività della tutela giurisdizionale e dei parametri comunitari e convenzionali sul giusto processo - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, cod. proc. amm., censurato dal TAR Piemonte - in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE e agli artt. 6 e 13 CEDU - nella parte in cui, per la proposizione in via autonoma dell'azione di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, stabilisce il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Lungi dall'essere manifestamente irragionevole, la scelta legislativa di assoggettare le azioni risarcitorie da lesione di interessi legittimi a un termine decadenziale costituisce espressione di un coerente bilanciamento dell'interesse del danneggiato a poter agire in giudizio a prescindere dalla domanda di annullamento, con l'obiettivo, di rilevante interesse pubblico, di pervenire in tempi brevi alla certezza del rapporto giuridico amministrativo pur nella sua declinazione risarcitoria, ciò che risponde anche all'interesse, di rango costituzionale (artt. 81, 97 e 119 Cost.), al consolidamento e alla stabilità dei bilanci delle pubbliche amministrazioni. Né dal raffronto con il regime di prescrizione delle azioni risarcitorie per lesione di diritti soggettivi emerge violazione del principio di uguaglianza, attesa la differenza delle due situazioni giuridiche soggettive poste in comparazione (diritti soggettivi e interessi legittimi), entrambe meritevoli di tutela, ma non necessariamente della stessa tutela. Neppure sussiste lesione del diritto di difesa e del principio di genericità ed effettività della tutela costituzionale, poiché la durata del censurato termine - non comparabile con quelli prescrizionali - è anche significativamente maggiore rispetto a molti dei termini decadenziali legislativamente previsti in ambito sia privatistico che pubblicistico, e per ciò solo non è inidonea a rendere effettiva la tutela giurisdizionale. Infine, non sono violati i parametri del giusto processo e quelli sovranazionali di equivalenza e di effettività, dal momento che il regime censurato riguarda sia i titolari di posizioni giuridiche fondate sul diritto dell'UE sia i titolari di posizioni giuridiche fondate sul diritto interno; che - in assenza di problemi legati alla conoscibilità dell'evento dannoso - il termine previsto di per sé non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'UE; e che il limite all'accesso a un tribunale è posto per scopi legittimi, nel rispetto di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e gli scopi medesimi.

Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di ampia discrezionalità in tema di disciplina degli istituti processuali, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte compiute; ciò vale anche con specifico riferimento alla scelta di un termine decadenziale o prescrizionale a seconda delle peculiari esigenze del procedimento. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2016 e n. 44 del 2016; sentenza n. 155 del 2014 e ordinanza n. 430 del 2000).

La necessità che davanti al giudice amministrativo sia assicurata al cittadino la piena tutela, anche risarcitoria, avverso l'illegittimo esercizio della funzione pubblica non fa scaturire, come inevitabile corollario, che detta tutela debba essere del tutto analoga all'azione risarcitoria del danno da lesione di diritti soggettivi. (Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2006 e n. 204 del 2004).

Per costante giurisprudenza costituzionale, dalla non omogeneità delle situazioni giuridiche soggettive poste a raffronto discende l'infondatezza della censura di violazione del principio di uguaglianza. (Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2017, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 del 2004 e n. 136 del 2004).

L'incongruità del termine è rilevante sul piano della violazione degli artt. 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost. solo qualora esso sia non idoneo a rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e di conseguenza tale da rendere inoperante la tutela accordata al cittadino. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2016, n. 117 del 2012 e n. 30 del 2011; ordinanze n. 417 del 2007 e n. 382 del 2005).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 30  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 47  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 13