Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Effetti in malam partem in materia penale - Preclusione, stante il principio della riserva di legge - Conseguente impossibilità, salvo il caso di norme penali di favore, di interventi che estendano il novero delle condotte punibili, o che incidano in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità - Estensione del divieto anche alle disposizioni che prevedono la procedibilità a querela dei reati. (Classif. 204003).
L’adozione di pronunce con effetti in malam partem in materia penale risulta, in via generale, preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., il quale, rimettendo al “soggetto-Parlamento” che incarna la rappresentanza politica della Nazione, le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte costituzionale, sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilità. (Precedenti: S. 84/2024 - mass. 46178, 46179; S. 8/2022 - mass. 44474; S. 17/2021 - mass. 43462; O. 219/2020 - mass. 42827; S. 37/2019 - mass. 41546, S. 46/2014 - mass. 37770; S. 5/2014 - mass. 37591; S. 324/2008 - mass. 32801, 32802; O. 65/2008 - mass. 32209; O. 164/2007 - mass. 31286; S. 394/2006 - mass. 30803, 30839; S. 161/2004 - mass. 28491, 28492).
È ammissibile il sindacato di costituzionalità sulle norme penali di favore – intese come quelle norme che “sottraggono” una certa classe di soggetti o di condotte all’ambito di applicazione di altra norma, maggiormente comprensiva, configurando per tali soggetti o condotte un trattamento privilegiato –ancorché gli effetti della dichiarazione della loro illegittimità costituzionale ridondino in malam partem per l’imputato nel procedimento a quo. (Precedenti: S. 155/2019 - mass. 41417, 41418; S. 394/2006 - mass. 30803, 30839).
Il divieto di pronunce in malam partem si estende, in linea di principio, anche alle disposizioni che prevedono la procedibilità a querela di determinati delitti, in quanto di natura mista, sostanziale e processuale, e per questo soggette, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai principi sulla successione delle leggi penali nel tempo (art. 2, quarto comma, cod. pen.).