Straniero - Straniero extracomunitario - Requisiti per beneficiare dell'assegno di maternità - Necessario possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza e solidarietà sociale, con la tutela della maternità e dell'infanzia, e con il divieto europeo e convenzionale di discriminazione - Omessa verifica della eventuale applicabilità nel giudizio a quo di direttiva europea in luogo della norma censurata - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 - sollevate dal Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della CEDU, 1 del relativo Protocollo addizionale, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 6 del TUE - nella parte in cui, subordinando il diritto all'assegno di maternità al possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), discriminerebbe lo straniero extracomunitario rispetto al cittadino. Il rimettente non ha tenuto conto della possibilità che - per le ricorrenti nel giudizio a quo, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari - trovi eventualmente applicazione l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, in base al quale "ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002", è riconosciuto il medesimo trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il rimettente deve espressamente indicare i motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea, venendo altrimenti meno la sufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione. (Precedenti citati: ordinanza n. 298 del 2011, che richiama le sentenze n. 288 del 2010, n. 227 del 2010, n. 125 del 2009 e n. 284 del 2007).