Ordinanza 97/2017 (ECLI:IT:COST:2017:97)
Massima numero 39648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  12/04/2017;  Decisione del  12/04/2017
Deposito del 04/05/2017; Pubblicazione in G. U. 10/05/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Domanda di divorzio proposta da un solo coniuge - Fase contenziosa davanti al giudice istruttore - Omessa previsione che la domanda riconvenzionale proposta nella precedente fase presidenziale dal coniuge convenuto "debba ritenersi" tempestivamente proposta - Omessa previsione che la memoria integrativa del ricorrente "debba intendersi" ai fini della costituzione in giudizio davanti al G.I. - Denunciato irragionevole aggravio dell'onere difensivo del resistente, violazione della parità delle parti in giudizio, del principio del giusto processo e del principio sovranazionale del processo equo - Richiesta alla Corte costituzionale di un improprio avallo interpretativo, omessa ricerca di interpretazione costituzionalmente conforme e prospettazione di intervento additivo in termini alternativi - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile - per richiesta di improprio avallo interpretativo, omessa ricerca di interpretazione costituzionalmente conforme e prospettazione in termini alternativi dell'intervento additivo auspicato - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 80 del 2005, censurato dal Tribunale di Crotone - in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU) - nelle parti in cui non prevede che la domanda riconvenzionale eventualmente rassegnata dal coniuge convenuto nella memoria difensiva ex art. 4, comma 5, della legge sul divorzio debba ritenersi tempestivamente proposta anche nella successiva fase contenziosa avanti al giudice istruttore, e che la memoria integrativa del coniuge ricorrente, avente il contenuto dell'art. 163 cod. proc. civ., debba intendersi ai fini della costituzione in giudizio davanti al g.i. ai sensi dell'art. 165 cod. proc. civ. Secondo l'interpretazione enunciata dalla Cassazione, ormai consolidata in termini di diritto vivente, il coniuge resistente nel giudizio di separazione o divorzio, che compaia assistito da difensore nella fase presidenziale depositando uno scritto difensivo con il quale formuli anche domande riconvenzionali, deve considerarsi costituito in giudizio sin da tale momento e le domande riconvenzionali debbono considerarsi ritualmente e tempestivamente proposte, senza che ne occorra la riproposizione nella successiva fase innanzi al giudice istruttore. Nel discostarsi da tale orientamento, reputandolo non coerente con la natura attualmente bifasica del procedimento divorzile, il giudice a quo pone una questione - prima ancora che manifestamente infondata - manifestamente inammissibile sotto più profili, perché sostanzialmente chiede alla Corte costituzionale un avallo interpretativo, con utilizzo improprio dell'incidente di costituzionalità; omette di verificare la possibilità di una interpretazione della norma censurata costituzionalmente conforme (individuabile nell'esegesi giurisprudenziale da cui si discosta); e auspica (per conseguire il medesimo risultato, di pari tutela difensiva del coniuge convenuto, conseguibile, e già conseguito, in via interpretativa) un intervento additivo prospettato in termini di irrisolta alternatività. (Precedenti citati: ordinanze n. 87 del 2016 e n. 33 del 2016, sulla inammissibilità di questioni volte ad ottenere un improprio avallo interpretativo; sentenza n. 22 del 2016, ordinanze n. 4 del 2016 e n. 46 del 2016, sulla inammissibilità di richieste di interventi additivi prospettati in termini alternativi).

Atti oggetto del giudizio

legge  01/12/1970  n. 898  art. 4  co. 10

decreto-legge  14/03/2005  n. 35  art. 2  co. 3

legge  14/05/2005  n. 80  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6