Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione coincidente con altra anteriore non impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse al ricorso - Ammissibilità della questione.
Nel giudizio in via principale avente ad oggetto gli artt. 1, 3, 9, 15, 19 e 72, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che il ricorrente ha omesso di considerare le disposizioni di cui alle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera (d.P.R. n. 1116 del 1965), che avrebbero particolare e significativo ruolo interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie. Le disposizioni delle quali è lamentata la pretermissione hanno un contenuto sostanzialmente reiterativo delle norme statutarie (artt. 4 e 6 dello statuto), puntualmente evocate dal ricorrente allo scopo di identificare la potestà legislativa regionale in materia di commercio e pesca.
Per orientamento costante, nei giudizi in via principale avverso una legge di un ente ad autonomia speciale, l'omesso riferimento alle disposizioni statutarie, qualora incida sulla compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, comporta l'inammissibilità della questione. (Precedenti citati: sentenza n. 58 del 2016, n. 151 del 2015 e n. 142 del 2015).