Sentenza 98/2017 (ECLI:IT:COST:2017:98)
Massima numero 41163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/04/2017; Decisione del
11/04/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione coincidente con altra anteriore non impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse al ricorso - Ammissibilità della questione.
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione coincidente con altra anteriore non impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse al ricorso - Ammissibilità della questione.
Testo
Non osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale la quasi totale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Nella specie, è stata ritenuta ammissibile la questione di costituzionalità in via principale dell'art. 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, nella parte in cui ha modificato l'art. 29 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005 e trasposto in esso il contenuto - quasi del tutto coincidente - del previgente art. 29, comma 7, della medesima legge, relativo all'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali in determinati giorni dell'anno. (Precedente citato: sentenza n. 60 del 2017).
Non osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale la quasi totale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Nella specie, è stata ritenuta ammissibile la questione di costituzionalità in via principale dell'art. 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, nella parte in cui ha modificato l'art. 29 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005 e trasposto in esso il contenuto - quasi del tutto coincidente - del previgente art. 29, comma 7, della medesima legge, relativo all'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali in determinati giorni dell'anno. (Precedente citato: sentenza n. 60 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
08/04/2016
n. 4
art. 1
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
05/12/2005
n. 29
art. 29
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte