Sentenza 98/2017 (ECLI:IT:COST:2017:98)
Massima numero 41163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  11/04/2017;  Decisione del  11/04/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41161  41162  41164  41165  41166  41167  41168  41169  41170  41171  41172  41173  41174


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione coincidente con altra anteriore non impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse al ricorso - Ammissibilità della questione.

Testo
Non osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale la quasi totale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Nella specie, è stata ritenuta ammissibile la questione di costituzionalità in via principale dell'art. 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, nella parte in cui ha modificato l'art. 29 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005 e trasposto in esso il contenuto - quasi del tutto coincidente - del previgente art. 29, comma 7, della medesima legge, relativo all'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali in determinati giorni dell'anno. (Precedente citato: sentenza n. 60 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  08/04/2016  n. 4  art. 1  co. 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  05/12/2005  n. 29  art. 29  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte