Sentenza 98/2017 (ECLI:IT:COST:2017:98)
Massima numero 41164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/04/2017; Decisione del
11/04/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Titolo
Oggetto del giudizio - Trasferimento della questione di legittimità costituzionale in via principale - Possibilità in presenza di ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Condizioni - Modifiche marginali, non incidenti sul portato precettivo rilevante ai fini del decidere e non satisfattive delle richieste della ricorrente.
Oggetto del giudizio - Trasferimento della questione di legittimità costituzionale in via principale - Possibilità in presenza di ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Condizioni - Modifiche marginali, non incidenti sul portato precettivo rilevante ai fini del decidere e non satisfattive delle richieste della ricorrente.
Testo
In presenza di ius superveniens modificativo della legge impugnata in via principale, il trasferimento delle questioni di legittimità costituzionale sul nuovo testo della disposizione censurata è consentito se le modifiche normative hanno contenuto marginale e, tenuto conto del perimetro e del tenore della censura proposta, non risultano satisfattive dell'interesse del ricorrente. (Nella specie, la questione promossa dal Governo avverso l'art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016 è trasferita sul testo di esso modificato dall'art. 14, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2016, avendo quest'ultima stabilito i requisiti e il procedimento per la qualifica di ente a prevalente economia turistica e previsto la possibilità che la Giunta regionale disponga la sospensione della previsione delle giornate di chiusura degli esercizi commerciali). (Precedente citato: sentenza n. 23 del 2014).
In presenza di ius superveniens modificativo della legge impugnata in via principale, il trasferimento delle questioni di legittimità costituzionale sul nuovo testo della disposizione censurata è consentito se le modifiche normative hanno contenuto marginale e, tenuto conto del perimetro e del tenore della censura proposta, non risultano satisfattive dell'interesse del ricorrente. (Nella specie, la questione promossa dal Governo avverso l'art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016 è trasferita sul testo di esso modificato dall'art. 14, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2016, avendo quest'ultima stabilito i requisiti e il procedimento per la qualifica di ente a prevalente economia turistica e previsto la possibilità che la Giunta regionale disponga la sospensione della previsione delle giornate di chiusura degli esercizi commerciali). (Precedente citato: sentenza n. 23 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
08/04/2016
n. 4
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte