Sentenza 98/2017 (ECLI:IT:COST:2017:98)
Massima numero 41165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  11/04/2017;  Decisione del  11/04/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41161  41162  41163  41164  41166  41167  41168  41169  41170  41171  41172  41173  41174


Titolo
Ricorso in via principale - Indicazione del parametro interposto - Evocazione di norme legislative riconducibili ai principi di liberalizzazione del mercato a tutela della concorrenza - Omessa qualificazione di esse come "norme di grande riforma economico-sociale" - Ininfluenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio in via principale avente ad oggetto, tra gli altri, l'art. 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016 non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sulla mancata qualificazione, da parte del ricorrente, delle disposizioni indicate quali parametri interposti come "norme di grande riforma economico-sociale". Il ricorrente ha correttamente ricondotto gli evocati artt. 31 del d.l. n. 201 del 2011 e 3 del d.l. n. 223 del 2006 alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in linea con la giurisprudenza costituzionale che ha qualificato tali disposizioni come principi di liberalizzazione del mercato a tutela della concorrenza e riconosciuto che esse costituiscono un limite alla disciplina che le Regioni a statuto speciale possono adottare in altre materie di loro competenza. (Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2013, n. 299 del 2012 e n. 430 del 2007).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  08/04/2016  n. 4  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  04/07/2006  n. 223  art. 3  

legge  04/08/2006  n. 248  art.   

decreto legge  06/12/2011  n. 201  art. 31    co. 2  

legge  22/12/2011  n. 214  art.