Commercio - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Limiti agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali - Obbligo di chiusura in determinati giorni festivi (1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre) - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 29 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005, come modificato dall'art. 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, che stabilisce l'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in determinati giorni festivi (1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre). La disposizione impugnata dal Governo introduce limiti e vincoli all'attività commerciale, ponendosi in contrasto con l'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, modificativo dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, ai sensi del quale le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni, anche concernenti l'obbligo della chiusura; così facendo interviene nella disciplina delle giornate di apertura degli esercizi commerciali, ascrivibile alla tutela della concorrenza, e invade, pertanto, una competenza esclusiva dello Stato.
Per consolidato orientamento, la normativa statale volta all'eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali è ascritta alla materia della tutela della concorrenza e attua un principio di liberalizzazione del commercio. (Precedenti citati: sentenze n. 239 del 2016, n. 104 del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012).