Sentenza 98/2017 (ECLI:IT:COST:2017:98)
Massima numero 41167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  11/04/2017;  Decisione del  11/04/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41161  41162  41163  41164  41165  41166  41168  41169  41170  41171  41172  41173  41174


Titolo
Commercio - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Limiti agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali - Ambito di applicazione dell'obbligo di chiusura in determinati giorni festivi (1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre) - Evidente correlazione con disposizione ritenuta incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via conseguenziale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via conseguenziale (in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 29-bis della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005, che estende a ogni singolo esercizio di vendita i principi richiamati dall'art. 29 della medesima legge regionale, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016. L'inscindibile legame funzionale sussistente tra le due disposizioni comporta che all'art. 29-bis va estesa la decisione di illegittimità costituzionale già adottata nei confronti dell'art. 29.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  05/12/2005  n. 29  art. 29  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27