Reati e pene – Sequestro di persona – Regime di procedibilità – Generale punibilità a querela, anziché d’ufficio – Denunciata violazione della libertà personale, nonché dei principî di ragionevolezza, buon andamento e dell’obbligatorietà dell’azione penale – Aberratio ictus e richiesta di intervento additivo in malam partem in materia penale – Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210042).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 13, 97 e 112 Cost. – dell’art. 605, sesto comma, cod. pen., inserito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, e dell’art. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021, che introducono la generale punibilità a querela del delitto di sequestro di persona (art. 605, primo comma, cod. pen.). Le questioni aventi ad oggetto la legge delega sono inammissibili per aberratio ictus, in quanto il vizio lamentato concerne esclusivamente la scelta del legislatore delegato di prevedere la procedibilità a querela del delitto indicato, in attuazione di un criterio – quello contenuto nel censurato art. 1, comma 15, lett. b) – che lasciava ampia discrezionalità nella selezione dei reati contro la persona, puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, cui estendere la procedibilità a querela. Quanto invece alle questioni concernenti il decreto delegato, il rimettente chiede un intervento additivo – precluso alla Corte costituzionale dal principio della riserva di legge in materia penale – che, ampliando il novero delle ipotesi di sequestro di persona perseguibili e punibili d’ufficio, inciderebbe in senso peggiorativo sulla risposta punitiva nei confronti del condannato; né il divieto di additive in malam partem subisce nel caso di specie eccezioni, poiché la disposizione censurata non è configurabile quale norma penale di favore né la procedibilità a querela costituisce una deroga ad un generalizzato regime di procedibilità d’ufficio, sicché la sua eliminazione comporterebbe l’automatica riespansione della disciplina. (Precedenti: S. 48/2023 - mass. 45379; O. 53/2022 - mass. 44694; S. 22/2022 - mass. 44582).