Sentenza 98/2017 (ECLI:IT:COST:2017:98)
Massima numero 41168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/04/2017; Decisione del
11/04/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Titolo
Commercio - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Limiti agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali - Individuazione dei Comuni classificati a prevalente economia turistica, nei quali, in deroga alla disposizione generale, gli esercizi commerciali possono determinare liberamente le giornate di chiusura - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione generale relativa all'obbligo di chiusura in determinati giorni festivi - Sopravvenuto difetto di ragion d'essere della disposizione derogatoria - Illegittimità costituzionale.
Commercio - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Limiti agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali - Individuazione dei Comuni classificati a prevalente economia turistica, nei quali, in deroga alla disposizione generale, gli esercizi commerciali possono determinare liberamente le giornate di chiusura - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione generale relativa all'obbligo di chiusura in determinati giorni festivi - Sopravvenuto difetto di ragion d'essere della disposizione derogatoria - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005, come modificato dall'art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, e successivamente dall'art. 14 legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2016, divenuto privo di ragion d'essere in ragione dell'operatività della liberalizzazione del commercio per la generalità dei Comuni. La disposizione impugnata dal Governo - tesa a individuare i Comuni classificati come località a prevalente economia turistica nei quali in deroga all'obbligo di chiusura stabilito in via generale dall'art. 29 della stessa legge regionale gli esercenti potevano determinare liberamente le giornate di chiusura - è divenuta priva di ragion d'essere a seguito della caducazione del citato art. 29 e della conseguente operatività della liberalizzazione del commercio per la generalità dei Comuni friulani.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005, come modificato dall'art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, e successivamente dall'art. 14 legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2016, divenuto privo di ragion d'essere in ragione dell'operatività della liberalizzazione del commercio per la generalità dei Comuni. La disposizione impugnata dal Governo - tesa a individuare i Comuni classificati come località a prevalente economia turistica nei quali in deroga all'obbligo di chiusura stabilito in via generale dall'art. 29 della stessa legge regionale gli esercenti potevano determinare liberamente le giornate di chiusura - è divenuta priva di ragion d'essere a seguito della caducazione del citato art. 29 e della conseguente operatività della liberalizzazione del commercio per la generalità dei Comuni friulani.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
05/12/2005
n. 29
art. 30
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
08/04/2016
n. 4
art. 3
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
09/12/2016
n. 19
art. 14
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte