Sentenza 98/2017 (ECLI:IT:COST:2017:98)
Massima numero 41170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  11/04/2017;  Decisione del  11/04/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41161  41162  41163  41164  41165  41166  41167  41168  41169  41171  41172  41173  41174


Titolo
Commercio - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Introduzione di tipologie di esercizi commerciali non presenti a livello nazionale - Previsione della figura dei "centri commerciali naturali" - Possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa regionale - Ricorso del Governo - Denunciata alterazione dello svolgimento in regime di concorrenza dell'attività economica - Non fondatezza delle questioni.

Testo

È ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale laddove consente agli istituiti "centri commerciali naturali" (insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi localizzato in una zona determinata del territorio comunale e finalizzato alla valorizzazione delle attività economiche e delle produzioni locali) di accedere ai finanziamenti già previsti dall'art. 100 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005, per un'ampia categoria di beneficiari, dalle micro, piccole e medie imprese, sino ai consorzi. Tali incentivi non alterano il mercato, in quanto il comma 6 dello stesso art. 100 rinvia espressamente alla disciplina degli aiuti "de minimis" posta dal regolamento della Commissione n. 1407/2013/UE, che fissa una cifra assoluta al di sotto della quale l'aiuto non è soggetto all'obbligo della comunicazione, e definisce in tal modo la soglia dei contributi erogabili in termini tali da escludere la possibile conflittualità degli stessi con la normativa dell'Unione europea.

Secondo la giurisprudenza costituzionale non sussiste una potestà statale esclusiva in materia di incentivi e aiuti alle imprese; anche la legislazione regionale, volta a prevedere contributi e aiuti può ritenersi conforme al riparto costituzionale delle materie, qualora sia coerente con la disciplina del diritto dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Peraltro, quando consentiti, gli incentivi sono normalmente in deroga alla tutela della concorrenza. (Precedenti citati: sentenza n. 217 del 2012 e n. 63 del 2008).

Anche i principi di liberalizzazione presuppongono che le Regioni seguitino ad esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche sia pure in base ai principi indicati dal legislatore statale, non escludendo ogni intervento legislativo regionale, purché compatibile con l'ordinamento comunitario (Precedente citato: sentenza n. 8 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  08/04/2016  n. 4  art. 9  co. 4

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  05/12/2005  n. 29  art. 85  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6

Altri parametri e norme interposte