Commercio - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Introduzione di tipologie di esercizi commerciali non presenti a livello nazionale - Previsione della figura dei "centri commerciali naturali", tramite costituzione di società e associazioni con finalità commerciali - Possibilità di partenariato pubblico-privato e di costituzione di società a capitale misto, tramite la partecipazione di soggetti che non perseguono direttamente ed esclusivamente detta finalità (Camera di commercio e Comune competenti per territorio) - Ricorso del Governo - Denunciato eccesso di regolazione incidente sul libero dispiegarsi dell'iniziativa economica, alterazione dello svolgimento in regime di concorrenza dell'attività economica nel territorio regionale e fuori di esso - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 9, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, limitatamente alla parte in cui prevede che ai centri commerciali naturali - costituiti in forma di società di capitali, società consortili e associazioni con finalità commerciali - possano aderire anche la Camera di commercio e il Comune competenti per territorio. La disposizione censurata viola la normativa statale a tutela della concorrenza, che consente la partecipazione dei soggetti pubblici a società aventi per oggetto attività di produzione di servizi soltanto se strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016). Nel caso di specie il partenariato pubblico-privato non si limita a promuovere il commercio in determinate aree attraverso l'ausilio di strumenti ascrivibili alle competenze dei Comuni ma ammette la costituzione di società a capitale misto, venendo, pertanto, in rilievo l'impatto di simile disciplina sulla tutela della concorrenza.
Per costante giurisprudenza la disciplina che limita il raggio d'azione delle società partecipate da parte di Regioni ed enti locali va ricondotta anche alla tutela della concorrenza, in quanto l'obiettivo è evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. (Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2009 e n. 326 del 2008).