Sentenza 98/2017 (ECLI:IT:COST:2017:98)
Massima numero 41172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/04/2017; Decisione del
11/04/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Titolo
Commercio - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Attività commerciali con somministrazione di alimenti e bevande - Necessario possesso di requisiti professionali per esercitarla anche nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico - Ricorso del Governo - Denunciata mancanza di adeguamento da parte della Regione alla normativa statuale, attuativa del diritto dell'Unione europea nonché violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia "tutela della salute" di competenza concorrente - Non fondatezza della questione.
Commercio - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Attività commerciali con somministrazione di alimenti e bevande - Necessario possesso di requisiti professionali per esercitarla anche nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico - Ricorso del Governo - Denunciata mancanza di adeguamento da parte della Regione alla normativa statuale, attuativa del diritto dell'Unione europea nonché violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia "tutela della salute" di competenza concorrente - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost., e agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale - dell'art. 19, comma 1, lett. a), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost., e agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale, laddove dispone il possesso di dati requisiti professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche ove svolta nei confronti di una cerchia limitata di persone, in locali non aperti al pubblico. La misura liberalizzatrice statale, disposta dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 147 del 2012, nel prevedere la generale abolizione di limiti e prescrizioni alle attività commerciali ha fatto espressamente salvi i requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande. Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale - in sede di scrutinio di una norma valdostana di contenuto precettivo analogo la normativa impugnata non attiene alla materia della tutela della concorrenza bensì a quella della tutela della salute, di competenza legislativa concorrente delle Regioni, ponendosi quale misura volta a salvaguardare la salute dei consumatori. (Precedente citato: sentenza n. 104 del 2014).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost., e agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale - dell'art. 19, comma 1, lett. a), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost., e agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale, laddove dispone il possesso di dati requisiti professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche ove svolta nei confronti di una cerchia limitata di persone, in locali non aperti al pubblico. La misura liberalizzatrice statale, disposta dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 147 del 2012, nel prevedere la generale abolizione di limiti e prescrizioni alle attività commerciali ha fatto espressamente salvi i requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande. Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale - in sede di scrutinio di una norma valdostana di contenuto precettivo analogo la normativa impugnata non attiene alla materia della tutela della concorrenza bensì a quella della tutela della salute, di competenza legislativa concorrente delle Regioni, ponendosi quale misura volta a salvaguardare la salute dei consumatori. (Precedente citato: sentenza n. 104 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
08/04/2016
n. 4
art. 19
co. 1
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
05/12/2005
n. 29
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 6
Altri parametri e norme interposte