Pesca - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Valorizzazione della la pesca sportiva - Possibilità di autorizzare l'immissione nei corpi idrici naturali o artificiali di esemplari di specie autoctone e alloctone - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Contrasto con normativa statale attuativa della direttiva Habitat e violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s). Cost. - l'art. 72, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, che prevede, al fine di valorizzare la pesca sportiva, la possibilità di autorizzare l'immissione nei corpi idrici naturali e artificiali di esemplari di specie ittiche autoctone e alloctone. La normativa impugnata dal Governo contrasta con quella statale attuativa della direttiva Habitat, la quale ha stabilito, per l'immissione di popolazioni non autoctone, un espresso divieto e, per quella di specie autoctone, l'attivazione di un un'apposita procedura da parte delle Regioni, della quale, nel caso di specie, la Regione autonoma non ha tenuto conto (rispettivamente, art. 12, commi 3 e 2, del d.P.R. n. 357 del 1997). La ratio della censurata normativa, finalizzata alla valorizzazione della pesca sportiva, si discosta, altresì, dagli obiettivi della legislazione statale, tesi alla conservazione delle specie a rischio.
Per costante giurisprudenza, ove la materia "tutela dell'ambiente" non sia contemplata negli statuti speciali, ciò che non rientra nelle specifiche competenze statutariamente attribuiti agli enti di autonomia rifluisce nella competenza generale dello Stato nella suddetta materia, la quale implica in primo luogo la conservazione uniforme dell'ambiente naturale, mediante precise disposizioni di salvaguardia non derogabili in alcuna parte del territorionazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 387 del 2008, 288 del 2012, e n. 151 del 2011 ).
La disciplina dell'introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nel cui esercizio lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela, ai quali le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d'uso dei beni ambientali, o comunque nell'esercizio di altre proprie competenze, salva la facoltà di definire, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente più elevati. (Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 30 del 2009).