Sentenza 99/2017 (ECLI:IT:COST:2017:99)
Massima numero 40418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
08/02/2017; Decisione del
08/02/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazioni di non fondatezza o di inammissibilità - Effetti - Preclusione alla riproposizione della medesima o di analoghe questioni - Sussistenza nello stesso giudizio e non in altri - Rigetto di eccezione preliminare.
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazioni di non fondatezza o di inammissibilità - Effetti - Preclusione alla riproposizione della medesima o di analoghe questioni - Sussistenza nello stesso giudizio e non in altri - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Le precedenti pronunce di (manifesta) infondatezza o di inammissibilità non comportano alcun effetto impeditivo nei confronti di successive censure, pure analoghe, relative alla medesima norma, essendo preclusa la riproposizione della stessa questione solo nel corso del medesimo giudizio. (Nella specie, nel giudizio incidentale avente ad oggetto gli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità motivata dalle precedenti dichiarazioni di manifesta infondatezza e di inammissibilità di identiche questioni, pronunciate, rispettivamente, con le ordinanze n. 362 del 2002, n. 143 del 2002 e n. 442 del 2001 e con la sentenza n. 81 del 2014). (Precedenti citati: sentenze n. 113 del 2011, n. 477 del 2002, n. 225 del 1994 e n. 257 del 1991, sulla preclusione alla riproposizione della questione nel corso del medesimo giudizio).
Le precedenti pronunce di (manifesta) infondatezza o di inammissibilità non comportano alcun effetto impeditivo nei confronti di successive censure, pure analoghe, relative alla medesima norma, essendo preclusa la riproposizione della stessa questione solo nel corso del medesimo giudizio. (Nella specie, nel giudizio incidentale avente ad oggetto gli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità motivata dalle precedenti dichiarazioni di manifesta infondatezza e di inammissibilità di identiche questioni, pronunciate, rispettivamente, con le ordinanze n. 362 del 2002, n. 143 del 2002 e n. 442 del 2001 e con la sentenza n. 81 del 2014). (Precedenti citati: sentenze n. 113 del 2011, n. 477 del 2002, n. 225 del 1994 e n. 257 del 1991, sulla preclusione alla riproposizione della questione nel corso del medesimo giudizio).
Atti oggetto del giudizio
legge
13/09/1982
n. 646
art. 31
co. 1
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 76
co. 7
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte