Sentenza 99/2017 (ECLI:IT:COST:2017:99)
Massima numero 40419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
08/02/2017; Decisione del
08/02/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Implicita affermazione dell'esistenza dell'elemento psicologico del reato oggetto del giudizio a quo - Sufficienza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Implicita affermazione dell'esistenza dell'elemento psicologico del reato oggetto del giudizio a quo - Sufficienza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per non adeguata motivazione sulla rilevanza - della questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011. Contrariamente a quanto eccepito, il rimettente, affermando che nel giudizio a quo non erano contestati ed erano comunque ampiamente provati gli elementi costitutivi del reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali previsto dalle norme censurate, ha implicitamente, ma chiaramente, dato ragione anche dell'esistenza dell'elemento psicologico, caratterizzato secondo la giurisprudenza di legittimità dal dolo generico, il quale esige la semplice consapevolezza dei presupposti di fatto da cui sorge l'obbligo di comunicazione (qualità di condannato o di sottoposto a misura di prevenzione del soggetto obbligato, superamento della soglia di rilevanza dell'operazione), senza che l'inadempiente debba essere animato dallo specifico scopo di occultare le informazioni. (Precedente citato: sentenza n. 81 del 2014).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per non adeguata motivazione sulla rilevanza - della questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011. Contrariamente a quanto eccepito, il rimettente, affermando che nel giudizio a quo non erano contestati ed erano comunque ampiamente provati gli elementi costitutivi del reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali previsto dalle norme censurate, ha implicitamente, ma chiaramente, dato ragione anche dell'esistenza dell'elemento psicologico, caratterizzato secondo la giurisprudenza di legittimità dal dolo generico, il quale esige la semplice consapevolezza dei presupposti di fatto da cui sorge l'obbligo di comunicazione (qualità di condannato o di sottoposto a misura di prevenzione del soggetto obbligato, superamento della soglia di rilevanza dell'operazione), senza che l'inadempiente debba essere animato dallo specifico scopo di occultare le informazioni. (Precedente citato: sentenza n. 81 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge
13/09/1982
n. 646
art. 31
co. 1
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 76
co. 7
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte