Sentenza 99/2017 (ECLI:IT:COST:2017:99)
Massima numero 40420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  08/02/2017;  Decisione del  08/02/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40418  40419  40421


Titolo
Reati e pene - Delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali - Configurabilità anche nel caso di variazioni compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali - Denunciata lesione del principio di offensività del reato, del principio di uguaglianza, dell'inviolabilità della libertà personale e della finalità rieducativa della pena - Esclusione - Sussistenza dell'offensività "in astratto" della condotta omissiva, salva la valutazione dell'offensività "in concreto" da parte del giudice comune - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e dell'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 (nel quale l'art. 31 è stato parzialmente trasfuso), censurati dal GUP del Tribunale di Palermo - in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - nella parte in cui, sanzionando con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.329 a 20.658 euro l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone condannate con sentenza definitiva per delitti di criminalità organizzata o per trasferimento fraudolento di valori ovvero sottoposte, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale ai sensi della legge antimafia n. 575 del 1965, si riferiscono anche alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali. La mancata comunicazione delle variazioni patrimoniali al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale dell'obbligato risulta tutt'altro che priva di offensività anche nel caso in cui la variazione derivi da un'operazione soggetta a forme di pubblicità legale, poiché solo la comunicazione diretta all'autorità competente assicura la conoscenza tempestiva e reale dei mutamenti dello stato patrimoniale delle persone obbligate, consentendo immediatamente gli opportuni accertamenti, né tale obiettivo potrebbe essere raggiunto se la polizia tributaria dovesse assumere di propria iniziativa le informazioni attraverso la consultazione dei pubblici registri. Attesa la sussistenza dell'offensività "in astratto", restano privi di autonomo rilievo gli ulteriori profili (riferiti agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.) collegati alla sua pretesa mancanza; spetta poi al giudice comune il compito di allineare al canone dell'offensività "in concreto" il fatto oggetto del giudizio, verificando se la singola condotta omissiva risulti assolutamente inidonea, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, a porre in pericolo il bene giuridico protetto e dunque, in concreto, inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità. (Precedenti citati: sentenza n. 81 del 2014, ordinanze n. 362 del 2002, n. 143 del 2002 e n. 442 del 2001, sul delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali; sentenze n. 109 del 2016, n. 139 del 2014 e n. 225 del 2008, sul principio di offensività "in concreto").

Il bene giuridico protetto dagli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 è rappresentato dall'ordine pubblico, perché l'obbligo di comunicazione imposto tende, da un lato, a garantire che il nucleo di polizia tributaria venga effettivamente e sollecitamente a conoscenza della variazione intervenuta nel patrimonio di soggetti di accertata pericolosità sociale (e non semplicemente che la possa conoscere, effettuando indagini di propria iniziativa); dall'altro, a rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale. (Precedente citato: sentenza n. 81 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

legge  13/09/1982  n. 646  art. 31  co. 1

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 76  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte