Ordinanza 100/2017 (ECLI:IT:COST:2017:100)
Massima numero 39309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ambiente - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni concernenti il piano forestale ambientale regionale, le procedure autorizzative di interventi di viabilità forestale, gli interventi selvicolturali, il gettone di presenza per i membri del comitato territoriale dell'agenzia forestale regionale - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 4, 8, comma 3, 19, comma 2, e 44, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2016, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle norme impugnate).

In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  27/04/2016  n. 8  art. 6  co. 4

legge della Regione autonoma Sardegna  27/04/2016  n. 8  art. 8  co. 3

legge della Regione autonoma Sardegna  27/04/2016  n. 8  art. 19  co. 2

legge della Regione autonoma Sardegna  27/04/2016  n. 8  art. 44  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23