Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile - per tardività - l'intervento del sen. Roberto Calderoli nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Bergamo in relazione alla deliberazione del Senato della Repubblica 16 settembre 2015 (atti Senato, Doc. IV-ter, n. 4), con cui sono state ritenute insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dallo stesso senatore nei confronti dell'onorevole Cécile Kashetu Kyenge, all'epoca dei fatti Ministro per l'integrazione. L'atto di intervento è stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso introduttivo, né sussistono i presupposti per la rimessione in termini richiesta dall'interveniente.
L'art. 24 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel disciplinare il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, rinvia espressamente all'art. 4 delle medesime Norme integrative; pertanto, anche in detto giudizio l'atto di intervento deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo.