Ordinanza 101/2017 (ECLI:IT:COST:2017:101)
Massima numero 39508
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  04/04/2017;  Decisione del  04/04/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  39507  39509


Titolo
Notificazioni e comunicazioni nei giudizi davanti alla Corte - Notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri - Irrituale notifica degli atti in copia fotostatica seguita da notifica in copia conforme nel termine stabilito - Ammissibilità del conflitto - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per irritualità della notifica del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto - formulata dal Senato della Repubblica nel giudizio per conflitto tra poteri promosso dal Tribunale di Bergamo in relazione alla deliberazione del Senato del 16 settembre 2015 (atti Senato, Doc. IV-ter, n. 4), con la quale è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal sen. Roberto Calderoli nei confronti dell'on. Cécile Kashetu Kyenge (all'epoca dei fatti Ministro per l'integrazione). L'irritualità della prima notificazione del ricorso e dell'ordinanza in copia fotostatica resta priva di rilevanza giuridica, essendo stato il procedimento di notificazione tempestivamente rinnovato mediante la seconda notifica dei medesimi atti in copia conforme, effettuata dal ricorrente entro il termine stabilito dall'ordinanza di ammissibilità. Parimenti tempestivo è il deposito dei predetti atti con la prova dell'avvenuta notificazione.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  16/09/2015  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte