Ordinanza 101/2017 (ECLI:IT:COST:2017:101)
Massima numero 39509
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  04/04/2017;  Decisione del  04/04/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  39507  39508


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da un senatore per le quali è pendente processo penale - Deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Bergamo - Notificazione al Senato del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità per mezzo della polizia giudiziaria - Notifica viziata da nullità sanabile - Rinnovazione a fini di corretta instaurazione del contraddittorio - Fissazione dei termini per la nuova notifica e per il deposito.

Testo

È disposto che il ricorso e l'ordinanza dichiarativa dell'ammissibilità del conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Bergamo in relazione alla deliberazione del Senato della Repubblica 16 settembre 2015 (atti Senato, Doc. IV-ter, n. 4) - con la quale è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal sen. Roberto Calderoli nei confronti dell'on. Cécile Kashetu Kyenge (all'epoca dei fatti Ministro per l'integrazione) - siano [nuovamente] notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, unitamente alla presente ordinanza, entro i termini da questa stabiliti per la notifica e per il deposito. Tenuto conto anche della natura del giudizio per conflitto di attribuzione e degli interessi che in esso vengono fatti valere, nonché della più recente giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione sulla distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, si deve ritenere che la precedente notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto, effettuata dal giudice penale ricorrente per mezzo della polizia giudiziaria, non sia inesistente (come eccepito dal Senato), ma viziata da nullità sanabile, in quanto attuata con modalità non totalmente avulse dal modello legale contemplato dall'ordinamento. In esito a detta notifica, a causa della peculiarità e novità della questione processuale in esame, la costituzione in giudizio del Senato è stata effettuata solo per eccepire l'improcedibilità del ricorso per inesistenza della notificazione, senza affrontare il merito del conflitto, onde è opportuno, al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio, disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità. (Precedente citato: ordinanza n. 139 del 2016, dichiarativa dell'ammissibilità del conflitto).

Nel giudizio per conflitto di attribuzione, il potere giudiziario agisce come parte del processo costituzionale, in posizione di parità con gli altri poteri dello Stato confliggenti, e può quindi avvalersi soltanto dei poteri che gli sono riconosciuti in qualità di parte, dal momento che le disposizioni concernenti i giudizi costituzionali non possono essere diversamente intese secondo che a proporre il (o a resistere al) conflitto di attribuzione sia il potere giudiziario o un altro potere dello Stato. (Precedenti citati: sentenza n. 247 del 2004 e ordinanza n. 278 del 2004).

In virtù del richiamo - operato dall'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 - alle norme, in quanto applicabili, del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, oggi disciplinata dal codice del processo amministrativo (approvato dall'art. 1 del d.lgs. n. 104 del 2010), le notificazioni degli atti nel procedimento davanti alla Corte costituzionale sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile, così come disposto dall'art. 39, comma 2, del predetto codice. (Precedente citato: sentenza n. 144 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  16/09/2015  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 22  

decreto legislativo  02/07/2014  n. 104  art. 39    co. 2