Ordinanza 102/2017 (ECLI:IT:COST:2017:102)
Massima numero 39374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  12/04/2017;  Decisione del  12/04/2017
Deposito del 10/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Reati tributari - Delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Possibilità di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) solo se ricorra la circostanza attenuante del pagamento dei debiti tributari relativi ai medesimi delitti - Denunciata disparità di trattamento tra imputati e violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica della normativa censurata - Restituzione degli atti al rimettente.

Testo
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 (aggiunto dal d.l. n. 138 del 2011, come convertito dalla legge n. 148 del 2011), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto consente l'accesso al patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti - comprensivi delle sanzioni amministrative - siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato ampiamente il sistema sanzionatorio tributario, sia penale che amministrativo, configurando il pagamento del debito tributario in alcune ipotesi come causa di non punibilità (art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015), mantenendo nelle altre l'originaria configurazione del pagamento come attenuante speciale (art. 13-bis del d.lgs. n. 74, introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 158), e modificando sia la disposizione limitativa dell'accesso al patteggiamento (comma 2 del nuovo art. 13-bis) sia la disciplina della circostanza attenuante speciale del risarcimento del danno (comma 1 del nuovo art. 13-bis). Spetta al rimettente valutare l'incidenza dei plurimi profili di diversità tra la disciplina sottoposta a scrutinio e quella novellata. (Precedente citato: ordinanza n. 225 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/03/2000  n. 74  art. 13  co. 2

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 36

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte