Sentenza 103/2017 (ECLI:IT:COST:2017:103)
Massima numero 40604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/02/2017; Decisione del
21/02/2017
Deposito del 11/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di leggi di enti ad autonomia speciale - Inosservanza dell'onere di indicare le competenze statutariamente attribuite al resistente - Possibilità quando la normativa impugnata non sia ad esse in alcun modo riferibile.
Ricorso in via principale - Impugnazione di leggi di enti ad autonomia speciale - Inosservanza dell'onere di indicare le competenze statutariamente attribuite al resistente - Possibilità quando la normativa impugnata non sia ad esse in alcun modo riferibile.
Testo
Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un ente ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio - onere di cui è gravato il ricorrente - non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto. Tuttavia, il ricorrente ben può dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie, quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile. (Nella specie, viene esclusa l'utilità dello scrutinio alla luce dello statuto speciale sardo, in ragione del contenuto eminentemente privatistico e processuale dell'impugnato art. 1, comma 12, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2016 e del contenuto dell'evocato art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., relativo alla competenza statale esclusiva nelle materie "ordinamento civile" e "norme processuali"). (Precedenti citati: sentenza n. 252 del 2016; sentenze n. 151 del 2015 e n. 16 del 2012).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un ente ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio - onere di cui è gravato il ricorrente - non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto. Tuttavia, il ricorrente ben può dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie, quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile. (Nella specie, viene esclusa l'utilità dello scrutinio alla luce dello statuto speciale sardo, in ragione del contenuto eminentemente privatistico e processuale dell'impugnato art. 1, comma 12, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2016 e del contenuto dell'evocato art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., relativo alla competenza statale esclusiva nelle materie "ordinamento civile" e "norme processuali"). (Precedenti citati: sentenza n. 252 del 2016; sentenze n. 151 del 2015 e n. 16 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
11/04/2016
n. 5
art. 1
co. 12
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte