Sentenza 103/2017 (ECLI:IT:COST:2017:103)
Massima numero 40605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/02/2017; Decisione del
21/02/2017
Deposito del 11/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Titolo
Enti locali - Norme della Regione autonoma Sardegna - Estensione soggettiva e oggettiva della disciplina statale limitativa dell'esecuzione forzata nei confronti degli enti locali - Impignorabilità dei fondi destinati alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla Regione, messi a disposizione di enti strumentali regionali, unioni di Comuni, consorzi industriali provinciali e consorzi di bonifica - Indebita restrizione della responsabilità patrimoniale in danno dei creditori di detti enti - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "ordinamento civile" e "norme processuali" - Illegittimità costituzionale.
Enti locali - Norme della Regione autonoma Sardegna - Estensione soggettiva e oggettiva della disciplina statale limitativa dell'esecuzione forzata nei confronti degli enti locali - Impignorabilità dei fondi destinati alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla Regione, messi a disposizione di enti strumentali regionali, unioni di Comuni, consorzi industriali provinciali e consorzi di bonifica - Indebita restrizione della responsabilità patrimoniale in danno dei creditori di detti enti - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "ordinamento civile" e "norme processuali" - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, comma 12, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2016. La disposizione impugnata dal Governo - nel prevedere che siano applicate agli enti strumentali della Regione, alle unioni dei Comuni, ai consorzi industriali provinciali e ai consorzi di bonifica le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 - opera un'estensione oggettiva e soggettiva della richiamata disciplina statale, consentendo di escludere dall'esecuzione forzata i fondi specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla Regione, messi a disposizione da parte dello Stato, della Regione stessa o dell'UE di una serie di enti la cui elencazione eccede quella alla quale si riferisce il citato art. 159 del t.u. enti locali. Ne consegue che la norma regionale incide nelle materie "ordinamento civile" e "norme processuali", di competenza esclusiva dello Stato, in quanto introduce una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori dei predetti enti e assegna alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con essi un regime sostanziale e processuale peculiare rispetto a quello ordinario altrimenti applicabile. (Precedente citato: sentenza n. 273 del 2012).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, comma 12, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2016. La disposizione impugnata dal Governo - nel prevedere che siano applicate agli enti strumentali della Regione, alle unioni dei Comuni, ai consorzi industriali provinciali e ai consorzi di bonifica le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 - opera un'estensione oggettiva e soggettiva della richiamata disciplina statale, consentendo di escludere dall'esecuzione forzata i fondi specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla Regione, messi a disposizione da parte dello Stato, della Regione stessa o dell'UE di una serie di enti la cui elencazione eccede quella alla quale si riferisce il citato art. 159 del t.u. enti locali. Ne consegue che la norma regionale incide nelle materie "ordinamento civile" e "norme processuali", di competenza esclusiva dello Stato, in quanto introduce una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori dei predetti enti e assegna alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con essi un regime sostanziale e processuale peculiare rispetto a quello ordinario altrimenti applicabile. (Precedente citato: sentenza n. 273 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
11/04/2016
n. 5
art. 1
co. 12
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte