Sentenza 103/2017 (ECLI:IT:COST:2017:103)
Massima numero 40606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/02/2017;  Decisione del  21/02/2017
Deposito del 11/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40604  40605  40607


Titolo
Usi civici - Norme della Regione autonoma Sardegna - Riapertura dei termini per le richieste di sclassificazione dei beni di uso civico, introduzione di una ulteriore ipotesi di sclassificazione e sclassificazione ex lege di alcuni terreni - Contrasto con il principio della pianificazione condivisa paesaggistico-ambientale - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, e 118 Cost., quest'ultimo in relazione al principio di leale collaborazione - l'art. 4, commi 24, 25, 26 e 27, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2016, che dispone una riapertura dei termini per le richieste di sclassificazione dei beni di uso civico prevista dall'art. 18-bis della legge reg. Sardegna n. 12 del 1994, (comma 24), introduce un'ulteriore ipotesi di sclassificazione riguardante i terreni già adibiti alla localizzazione di insediamenti produttivi (comma 25) e provvede alla sclassificazione ex lege di specifici terreni individuati attraverso i dati catastali (commi 26 e 27). L'intero patrimonio civico - in quanto collegato funzionalmente alla conservazione ambientale e paesaggistica, spettante alla cura esclusiva dello Stato - è assoggettato al vincolo paesaggistico e alla pianificazione congiunta paesaggistico-ambientale ai sensi degli artt. 135, 142 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, i quali, costituendo norme di grande riforma economico-sociale, vincolano anche la potestà legislativa in materia di usi civici, attribuita alla Regione Sardegna dall'art. 3, lett. n), dello statuto speciale. Ne consegue che la normativa impugnata dal Governo, consentendo la trasformazione di beni civici in allodio per decisione unilaterale della Regione, viola il principio della copianificazione, previsto dal citato art. 143 del d.lgs. n. 42, e quello di leale collaborazione, poiché la cessazione della titolarità collettiva e della destinazione ambientale avvengono al di fuori del procedimento di codecisione necessario a conciliare i due coesistenti ambiti di competenza legislativa statale e regionale, con il risultato che lo Stato non può far valere, prima della sclassificazione, l'interesse al mantenimento del bene e concorrere a verificare l'esistenza delle specifiche condizioni richieste dalla legge n. 1766 del 1927 per l'estinzione della natura pubblica del bene. In particolare, il comma 24, formulato nei termini di una procedura di sclassificazione indiscriminata, è incoerente con la natura del vincolo paesistico-ambientale, il quale comporta, salvo le tassative eccezioni di legge, la conservazione del bene civico e del suo regime giuridico; il comma 25 costituisce di fatto un allargamento dell'area delle sanatorie edilizie, riservata alle leggi dello Stato; i commi 26 e 27 - aventi natura di leggi provvedimento - incorporano e rendono priva di contraddittorio con lo Stato e con le collettività intestatarie dei beni d'uso civico l'istruttoria relativa alla valutazione delle fattispecie concrete su cui incide la legge sclassificante. (Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2014, n. 207 del 2012, n. 66 del 2012, n. 226 del 2009 e n. 164 del 2009, sulla qualificazione dell'art. 1 del d.l. n. 312 del 1985 e dell'art. 142, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 42 del 2004 come norme di grande riforma economico-sociale; sentenza n. 391 del 1989, sulla prevalenza - nel caso dei beni civici - dell'interesse di conservazione dell'ambiente naturale in vista di una loro utilizzazione, come beni ecologici, tutelato dall'art. 9, secondo comma, Cost.; sentenza n. 210 del 2014, sulle autorità competenti alla concertazione, individuate nella Regione e nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; sentenze n. 117 del 2015 e n. 196 del 2004, sull'impossibilità per il legislatore regionale di estendere l'area delle sanatorie edilizie).

La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, e tale titolo competenziale riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, dei cui statuti di autonomia occorre però tenere conto. (Precedente citato: sentenza n. 378 del 2007).

La sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale. (Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2014 e n. 46 del 1995).

Dato il collegamento funzionale degli usi civici alla tutela paesistico-ambientale affidata alla cura esclusiva dello Stato, le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio si impongono al rispetto del legislatore della Regione autonoma Sardegna, anche in considerazione della loro natura di norme di grande riforma economico-sociale e dei limiti posti dallo stesso statuto sardo alla potestà legislativa regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2014 e n. 51 del 2006).

In tema di leggi provvedimento, la legificazione, anche a livello regionale, di scelte che di regola sono compiute dall'amministrazione attiva di per sé non è contraria a Costituzione, sicché la legittimità di questo tipo di leggi va accertata non tanto riguardo ai motivi della scelta della forma legislativa per un'attività di amministrazione, quanto piuttosto in relazione al suo specifico contenuto. (Precedenti citati: sentenze n. 492 del 1995, n. 346 del 1991 e n. 143 del 1989).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/04/2016  n. 5  art. 4  co. 24

legge della Regione autonoma Sardegna  11/04/2016  n. 5  art. 4  co. 25

legge della Regione autonoma Sardegna  11/04/2016  n. 5  art. 4  co. 26

legge della Regione autonoma Sardegna  11/04/2016  n. 5  art. 4  co. 27

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 135  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 142  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 143