Sentenza 103/2017 (ECLI:IT:COST:2017:103)
Massima numero 40607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/02/2017;  Decisione del  21/02/2017
Deposito del 11/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40604  40605  40606


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Regime sanzionatorio derivante dal mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015 - Inapplicabilità ai "piccoli Comuni sardi" qualora dimostrino di rientrare dallo sforamento entro l'anno 2016 - Esorbitanza di tale previsione dalla competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali - Violazione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 8, comma 13, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2016. La disposizione impugnata dal Governo, prevedendo per i "piccoli comuni sardi" la possibilità di esenzione dal regime sanzionatorio correlato al mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, si pone in contrasto con la norma statale interposta in materia di "coordinamento della finanza pubblica" dettata dall'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, la quale non contempla, a livello nazionale, alcun esonero per la tipologia di enti individuata dal legislatore della Sardegna. Al contrario di quanto affermato da quest'ultimo, infatti, il potere di esonerare gli enti locali dalle sanzioni connesse al patto di stabilità interno non è riconducibile alla competenza legislativa regionale in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", di cui all'art. 3, lett. b), dello statuto speciale, atteso che la corretta applicazione del patto di stabilità consegue ai vincoli europei e nazionali, dei quali è titolare lo Stato in qualità di "custode della finanza pubblica allargata" e, perciò, titolare del potere di prevedere sanzioni nei confronti degli enti territoriali che, attraverso il mancato rispetto dello stesso, pongono in pericolo gli obiettivi di carattere macroeconomico. (Precedente citato: sentenza n. 107 del 2016).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la previsione di sanzioni in caso di violazione del patto di stabilità interno afferisce alla materia del coordinamento della finanza pubblica e trova applicazione anche nei confronti delle autonomie speciali. (Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2015, n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 del 2017, n. 82 del 2007, n. 417 del 2005, n. 353 del 2004 e n. 36 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/04/2016  n. 5  art. 8  co. 13

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  12/11/2011  n. 183  art. 31    co. 26